Compliance GDPR e modelli 231 nel rischio-reato informatico: tra prevenzione organizzativa e nuove responsabilità
La sicurezza informatica e la tutela dei dati personali sono tornate stabilmente al centro dell’attenzione pubblica. Si parla di accessi abusivi, divulgazioni non autorizzate, sottrazione di informazioni. Eppure questi fenomeni non sono nuovi: accompagnano l’evoluzione dei sistemi informativi da decenni.
Ciò che è cambiato è la loro incidenza sull’impresa. Oggi un evento informatico può compromettere in tempi rapidi continuità operativa, reputazione e patrimonio, generando conseguenze che attraversano più piani: penale, organizzativo, prevenzione e protezione dei dati.
L’informazione come bene strategico
L’informazione non è solo “dato tecnico”. Ha valore economico, strategico e competitivo. Può essere utilizzata per:
- colpire la reputazione o orientare comportamenti;
- acquisire vantaggi concorrenziali;
- profilare soggetti e decisioni;
- aggirare controlli.
Per questo motivo i reati informatici sono spesso reati strumentali: l’accesso abusivo o la sottrazione di dati costituiscono il mezzo per perseguire obiettivi ulteriori. È su questo terreno che l’impresa è oggi chiamata a misurarsi.
Oltre la sicurezza tecnica: il ruolo dell’organizzazione
La fragilità della transizione digitale non riguarda solo i sistemi, ma il fattore umano. Le misure tecniche sono indispensabili, ma non sufficienti. La sicurezza dipende anche da:
- gestione dei ruoli e delle responsabilità;
- controllo degli accessi e dei privilegi;
- qualità delle deleghe;
- formazione effettiva;
- procedure di monitoraggio e risposta agli eventi.
In questa prospettiva, la sicurezza informatica diventa un tema di governance organizzativa, non soltanto di infrastruttura tecnologica.
GDPR, modelli 231 e rischio informatico: evitare compartimenti stagni
Uno stesso evento può essere contemporaneamente:
- un reato informatico;
- una violazione dei dati personali;
- un fatto rilevante sotto il profilo organizzativo;
- una criticità per i modelli di prevenzione.
Per questo motivo il problema non è moltiplicare adempimenti, ma coordinare strumenti e presidi, evitando sovrapposizioni e frammentazioni che riducono l’efficacia della prevenzione.
Responsabilizzazione o nuove responsabilità?
Le iniziative europee e nazionali spingono verso una maggiore responsabilizzazione delle imprese nella gestione del rischio cyber. Parallelamente, però, si registra una tendenza strutturale dell’ordinamento a privilegiare la risposta sanzionatoria.
Ne deriva una tensione di fondo: la prevenzione organizzativa può trasformarsi in un’estensione indiretta delle responsabilità dell’ente, soprattutto quando l’attenzione si sposta sul “risparmio di spesa” derivante dalla mancata adozione di presidi adeguati.
Nel campo dei delitti informatici, la responsabilità 231 pone questioni particolarmente delicate: da un lato la difficoltà di individuare l’autore materiale; dall’altro la possibile imputazione all’ente di vantaggi indiretti legati all’organizzazione, alla gestione delle informazioni o all’assenza di controlli efficaci.
Conclusione
La sicurezza informatica non può essere ridotta a una somma di adempimenti tecnici. Richiede una lettura integrata del rischio che incide sui processi aziendali, sui flussi informativi e sull’organizzazione interna.
La mappatura preventiva e la costruzione di assetti organizzativi coerenti possono rappresentare strumenti di tutela dell’impresa lecita. Resta però essenziale evitare che la responsabilizzazione si traduca in una dilatazione automatica delle responsabilità, soprattutto quando l’intervento penale tende ad anticipare le soglie di rilevanza.
Il tema non è soltanto operativo. È giuridico e costituzionale: riguarda l’equilibrio tra sicurezza, diritti fondamentali e libertà di iniziativa economica.
Il presente contributo ha finalità di analisi giuridica e non costituisce consulenza professionale.
